Comune di Casale sul Sile
Via Vittorio Veneto, 23 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422/784511 (centralino) - Fax 0422/784509
E-mail:
protocollo@comunecasale.tv.it
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Pagamento
Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate:
- il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 16 giugno;
- il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il 16 dicembre.
Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento, direttamente, tramite conto corrente postale N.88675574 a EQUITALIA NOMOS S.P.A. CASALE SUL SILE-TV-ICI - Viale Monte Grappa, 34 - Treviso o tramite F24 - Codice catastale comune B879.
Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. L'imposta non è dovuta quando l'importo complessivamente non supera € 2,58. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I.. Tale agevolazione prevede:
• 1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese;
• 1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno.
In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo dal 01/01/2008 - 2,5% annuo fino al 31/12/2007) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento (art. 1 comma 164 della L. n. 296 del 27.12.2006).
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