Comune di Casale sul Sile
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Dichiarazioni dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014.

Pubblicata il 04/06/2014

OGGETTO: Dichiarazioni dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi atmosferici
                  verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 sull'intero territorio del Veneto.
                  Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.
 
IL SINDACO

AVVISA
    a seguito della conversione nella Legge 28 marzo 2014, n. 50, del D.L. 28-1-2014 n. 4 è stata disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'oggetto.
    Al fine di diffonderne i principali contenuti, si riportano le informazioni che seguono.

    Individuazione del territorio

    I Comuni della Regione del Veneto che beneficiano della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari sono quelli riportati nell'allegato 1-bis della Legge n. 50 del 28/03/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 29/03/2014, tra i quali risulta inserito anche il Comune di Casale sul Sile.

    Soggetti interessati

    Sono interessate le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche (ovvero tutte le imprese) che, alla data del 30/01/2014, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio del Comune di Casale sul Sile.

    Intervento agevolativo

    E' disposta la sospensione dei termini fino al 31/ ottobre 2014:

dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014;
per gli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società e di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

    Adempimenti

    Ad eccezione di quanto previsto al capoverso che segue relativamente ai mutui, l'Agenzia delle Entrate e i competenti enti in materia assistenziale e previdenziale con successivi provedimenti stabiliranno le modalità di attuazione relative alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Ad oggi si è a conoscenza soltanto dell'emanazione della Circolare n. 58 del 12/05/2014 dell'INPS – Direzione Generale delle Entrate.

    E' inoltre previsto che i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa nel Comune di Casale sul Sile e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014,  delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

    Con nota del 16 Maggio la Regione Veneto ha ribadito che: “..l'ammissione al beneficio è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità temporanea della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli ed alla verifica dell'Autorità Comunale del nesso di casualità tra evento o dichiarazione del contribuente”.

Ciò significa che il beneficio non è concesso automaticamente a tutti i soggetti residenti o operanti nei Comuni individuati ma solo a chi ne faccia espressa richiesta, secondo le modalità specifiche stabilite dalle Amministrazioni competenti (INPS-Agenzia dell Entrate ecc.) dimostrando l'inagibilità degli immobili.

    Sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire ulteriori informazioni in merito appena verranno emanate.

    Si invitano, nel frattempo, i soggetti interessati a monitorare i siti internet delle competenti amministrazioni centrali al fine di conoscere prontamente le modalità di attuazione per beneficiare degli interventi agevolativi.
 

                                        IL SINDACO
                                       Stefano Giuliato

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